TITOLO I – Disposizioni generali
1. Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina la Rete Nazionale dei Gruppi Giovani Soci delle BCC -CR. Essa è denominata BCC Giovani Soci.
2. Costituzione e sede
È costituita la Rete Nazionale dei Gruppi Giovani Soci delle BCC-CR denominata “BCC Giovani Soci” (di seguito per brevità “Rete”)
Federcasse provvede alle attività di Segreteria ordinaria della Rete ivi comprese comunicazioni ufficiali, cura e favorisce le relazioni della Rete con le diverse realtà (associative, imprenditoriali e di servizio) del Credito Cooperativo e altre realtà esterne (in primis Confcooperative) promuovendo occasioni di rappresentanza, incontro e crescita.
3. Finalità e competenza
La Rete “BCC Giovani Soci” si propone di rafforzare i legami già esistenti tra i gruppi Giovani Soci delle BCC-CR, di dare consistenza visibile al movimento dei Giovani Soci delle BCC-CR all’interno e all’esterno del Credito Cooperativo, di favorire, attraverso la condivisione di esperienze e di conoscenze, la creazione di nuovi Gruppi Giovani Soci presso le BCC-CR stimolando il loro spirito associativo e migliorando la circolarità e la condivisione delle informazioni e delle best practices.
“BCC Giovani Soci” si ispira ai principi di cooperazione e mutualità e opera rispettando e promuovendo i valori fondanti del Credito Cooperativo in coerenza con l’Articolo 2 dello Statuto Tipo delle BCC-CR.
Nella loro attività i partecipanti alla Rete “BCC Giovani Soci” ispirano le proprie azioni ai principi sanciti dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo. In particolare, la Rete trova la sua principale ragion d’essere nell’Articolo 12, che recita: “Il Credito Cooperativo crede nei Giovani e valorizza la loro partecipazione attiva nel suo percorso di innovazione. Attraverso un confronto costante, si impegna a collaborare con loro, sostenendoli nella diffusione e nella concretizzazione dei principi della cooperazione di credito”.
La Rete può proporre a Federcasse iniziative e strategie riguardanti, in particolare, il mondo giovanile nell’ottica dell’impegno proattivo dei giovani verso il Movimento del Credito Cooperativo così come evidenziato nel Manifesto di Paestum dei Giovani Soci. Tutte le attività della Rete sono svolte in coordinamento con Federcasse.
4. Componenti della Rete “BCC Giovani Soci”
Possono far parte della Rete “BCC Giovani Soci” i Gruppi dei Giovani Soci delle BCC-CR costituiti presso le BCC-CR.
Ogni BCC-CR può essere rappresentata da un solo Gruppo Giovani Soci.
Titolo II – La Rete dei Giovani Soci
5. Composizione
La Rete “BCC Giovani Soci” sviluppa la propria azione attraverso:
– la Consulta Nazionale;
– il Comitato di Coordinamento;
– il/la Vice Presidente della Rete;
– il/la Presidente della Rete
– il/la Segretario/a della Rete.
6. La Consulta Nazionale
6.1 Composizione
In Consulta Nazionale ogni Gruppo Giovani Soci BCC-CR può essere rappresentato da due componenti del Gruppo.
Ogni gruppo membro della Consulta Nazionale, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto. La partecipazione alle riunioni della Consulta Nazionale è delegabile. Ogni membro della Consulta Nazionale può delegare un giovane socio del proprio Gruppo Giovani Soci a partecipare alle singole sedute.
Ogni Gruppo Giovani Soci, in accordo con la propria BCC-CR, stabilisce le modalità di individuazione dei suoi rappresentanti che devono essere comunicati alla propria Federazione Locale e Federcasse a cura della BCC-CR di riferimento. Ogni gruppo ha diritto a un solo voto. Il limite di età per far parte della Consulta Nazionale è stabilito dalle regole di ogni Gruppo Giovani Soci. Non possono fare parte della Consulta i Giovani Soci che sono interdetti, inabilitati, falliti o che siano stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6.2 Convocazione
La Consulta Nazionale si riunisce in presenza e/o in videocollegamento almeno due volte l’anno, ed è convocata dal Comitato di Coordinamento, d’intesa con Federcasse.
La convocazione deve essere inviata per e-mail almeno 30 giorni prima della stessa se in presenza e almeno 15 giorni prima della stessa se online.
6.3 Attribuzioni
unzione principale della Consulta Nazionale è quella di condivisione e diffusione delle best practices, di scambio di informazioni tra i Gruppi Giovani Soci e gli altri organismi della Rete, di confronto sul Piano strategico di attività proposto dal Comitato di Coordinamento.
In particolare, ogni membro della Consulta Nazionale si impegna a:
- contribuire alla vita della Rete con l’apporto di idee e progetti;
- diffondere all’interno del proprio gruppo le informazioni che arrivano dal Comitato di Coordinamento e promuovere le iniziative dello stesso;
- comunicare al Comitato di Coordinamento le iniziative del proprio Gruppo;
- proporre al Comitato di Coordinamento eventuali modifiche al Regolamento.
Quando la Consulta Nazionale si riunisce per l’Assemblea annuale, è chiamata a:
- verificare le attività svolte nell’anno dal Comitato di Coordinamento;
- suggerire temi e strategie per l’anno seguente;
- approvare le linee programmatiche generali del Comitato di Coordinamento;
- approvare le eventuali modifiche al Regolamento, proposte dal Comitato di Coordinamento.
Eventuali ulteriori incontri della Consulta potranno essere dedicati a momenti formativi, di aggiornamento o altro.
6.4 Modalità di votazione
La Consulta Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
6.5 Durata
I rappresentanti dei Gruppi Giovani Soci nella Consulta Nazionale restano in carica fino a nuova comunicazione da parte delle rispettive BCC-CR.
7. Il Comitato di Coordinamento
7.1 Composizione
I membri del Comitato di Coordinamento (CdC) sono eletti tra i membri della Consulta Nazionale.
In particolare, il Comitato è composto da un/una Rappresentante ed un/una sostituto/a per ogni Federazione Locale a cui appartengono i Gruppi Giovani Soci. Al raggiungimento di 5 Gruppi Giovani Soci nella stessa Federazione, si ha diritto a un ulteriore rappresentante nel Comitato e così ogni quinto Gruppo. Ogni componente del Comitato è scelto in autonomia dai Gruppi Giovani Soci del territorio in accordo con la Federazione Locale e successivamente comunicato da questa a Federcasse. In caso di assenza o impedimento della Federazione Locale, interverrà Federcasse in forma sussidiaria, provvedendo alla consultazione dei singoli Gruppi locali. Fanno parte del Comitato anche uno o più rappresentanti di Federcasse con funzioni di segreteria e senza diritto di voto.
Le Federazioni pluriregionali possono nominare, in aggiunta, un componente per le regioni non rappresentate senza diritto di voto, purché all’interno di quella regione sia presente almeno un gruppo giovani soci.
In caso di dimissioni di uno o più membri del CdC si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto stabilito dall’art. 7.1 primo paragrafo.
7.2. Convocazione
Il Comitato si riunisce in presenza e/o in modalità on line almeno quattro volte all’anno. All’inizio di ciascun anno solare viene inviato a ciascun membro del Comitato di Coordinamento il calendario annuale delle sedute di riunione concordate preventivamente dal Presidente della Rete, con Federcasse stessa.
Il CdC viene convocato dal/dalla Presidente mediante avviso scritto via posta elettronica recante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione.
In caso di impossibilità di partecipare ad una riunione, il membro eletto nel Comitato può delegare il sostituto; nel caso di oltre due assenze consecutive egli decade e si provvederà alla sostituzione del rappresentante attraverso il subentro del sostituto come titolare o, in caso di assenza, attraverso la nomina di un nuovo sostituto.
Il CdC può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei rappresentanti che ne facciano richiesta scritta a Federcasse, contenente l’ordine del giorno.
Il CdC è validamente riunito con la presenza di un terzo dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti con voto palese.
Il CdC elegge/nomina al proprio interno il/la Presidente che funge anche da rappresentante nel Consiglio Nazionale di Federcasse.
7.3 Attribuzioni
Il Comitato di Coordinamento:
a) elegge il/la Presidente, che rappresenta la Rete presso il Consiglio di Federcasse;
b) elegge il/la Vice Presidente della Rete;
c) elegge il/la Segretario della Rete;
d) formula le linee guida strategiche triennali da sottoporre alla Consulta;
e) propone alla Consulta Nazionale eventuali modifiche al Regolamento;
f) redige annualmente un report delle attività svolte, da presentare alla Consulta Nazionale;
g) formula proposte che possano essere rappresentate nel Consiglio Nazionale di Federcasse dal/dalla rappresentante del Comitato;
h) definisce le linee guida e organizza, insieme a Federcasse, tutte le iniziative di carattere nazionale quali forum, eventi formativi, incontri etc.
i) cura e definisce, insieme a Federcasse, le linee guida della comunicazione e del marketing della Rete Nazionale.
j) nomina, se richiesto, ulteriori rappresentanti presso altri organismi (ad es. CCI giovani ecc.).
k) ha facoltà di nominare tra i propri componenti un Comitato ristretto con funzioni di supporto al/alla Presidente e competenze suddivise per ambiti e/o macroaree territoriali, che si riunisce tutte le volte necessarie allo sviluppo dell’attività della Rappresentanza seguendo le medesime modalità di convocazione già definite per il gruppo allargato e sempre in coordinamento con Federcasse. Del Comitato ristretto fanno parte di diritto il/la Vice Presidente, il/la Segretario.
Il Comitato di Coordinamento, inoltre, si impegna a:
a) suggerire e realizzare incontri e occasioni di riflessione per l’analisi e l’approfondimento di tematiche economiche, finanziarie, culturali e sociali, momenti di educazione tecnico-identitaria sul Credito Cooperativo e ideare percorsi formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale, nonché momenti di educazione finanziaria;
b) curare e promuovere gli strumenti di comunicazione nazionali dedicati ai Giovani Soci;
c) ideare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti in favore dei Giovani Soci;
d) curare e sviluppare contatti con organismi similari nonché con quelli del mondo civile, socio-culturale e accademico;
e) suggerire eventi e iniziative di natura nazionale e replicabili in ogni singola realtà locale.
Ogni membro del Comitato di Coordinamento è referente locale per lo sviluppo e la creazione di nuovi Gruppi Giovani Soci, in collaborazione con la Federazione Locale di competenza.
7.4 Durata e passaggio di consegne
Il Comitato di Coordinamento (CdC) resta in carica tre anni. Il nuovo Comitato di Coordinamento viene indicato almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza del precedente, coincidente con il rinnovo del Consiglio Nazionale di Federcasse.
All’interno del nuovo CdC per un anno, il/la precedente Presidente rimarrà in carica come “Past” coadiuvando la formazione del nuovo CdC.
Il neocostituito CdC, potrà chiedere ad alcuni membri del passato CdC di rimanere in sostegno nei primi mesi per agevolare il passaggio di consegne e fornire supporto e continuità al nuovo Comitato eletto, senza diritto di voto. Il nuovo Comitato entro i primi sei mesi del suo mandato dovrà stilare le linee guida.
7.5 Presidente della Rete
Il Comitato di Coordinamento elegge e nomina al proprio interno il/la Presidente che funge da rappresentante nel Consiglio Nazionale di Federcasse che dura nella carica tre anni, coincidenti con il triennio del Consiglio Nazionale di Federcasse. Tale mandato non è rinnovabile.
Il Presidente – o il suo delegato – rappresentano, in ogni occasione, l’intera Rete.
Fermi restanti i criteri di eleggibilità e ineleggibilità fissati per il rappresentante del Comitato di Coordinamento (articolo 5.1), il/la Presidente della Rete s’impegna a tener fede al proprio impegno per tutta la durata dell’incarico, salvo gravi impedimenti a cui darà seguito dimissioni e rielezione di un sostituto. S’impegna, pertanto, a partecipare, in presenza o da remoto, ai CN di Federcasse senza poter esercitare diritto di voto così come stabilito nello Statuto di Federcasse.
Il/la Presidente della Rete dei GS promuove istanze e proposte di interesse dei Giovani Soci e assicura l’informazione al Comitato di Coordinamento circa le principali tematiche di interesse del Credito Cooperativo trattate nel Consiglio Nazionale.
Il Rappresentante Nazionale dei GS in Federcasse decade per mancanza dei requisiti previsti per l’ammissione nella Consulta. Inoltre, egli può decadere per inadempimento dell’impegno di informazione e partecipazione al Consiglio Nazionale di Federcasse. L’istanza di decadenza viene proposta dal CdC.
In caso di dimissioni il/la Vice Presidente convoca d’urgenza il Comitato di Coordinamento che provvederà tempestivamente all’elezione del nuovo Presidente.
8. Vice Presidente e Segretario della Rete
Il Vice Presidente supporta il Presidente nelle sue attività e in caso di assenza lo sostituisce a tutti gli effetti. Le dimissioni dalla carica di Vice Presidente sono irrevocabili e se presentate si provvederà alla nomina di un nuovo Vice Presidente.
Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
- Gestione dei gruppi: è responsabile del censimento dei gruppi alla rete, della verifica della documentazione necessaria e della gestione di anagrafiche, mailing list, e convocazioni
- Redazione di documenti: redige i verbali di consulta e Cdc che saranno trasmessi entro quindici giorni a tutti i componenti del CdC e agli uffici di Federcasse
- Coadiuva Presidente e Vice Presidente nelle funzioni amministrative e gestionali della Rete
In caso di dimissioni del/della Vice Presidente, del/della Segretario, il/la Presidente convoca d’urgenza il Comitato di Coordinamento che provvederà tempestivamente all’elezione dei sostituti.
9. Scioglimento della Rete
Lo scioglimento della Rete è deliberato, sentito il Comitato di Coordinamento, dal Consiglio Nazionale di Federcasse.
10. Modifiche al Regolamento
Ogni modifica al presente Regolamento è proposta dal Comitato di Coordinamento, concordata con Federcasse e approvata dalla Consulta con maggioranza semplice.
11. Norma transitoria
Fermi restando i criteri relativi ai componenti del CdC previsti dal presente regolamento, nella fase di prima applicazione del medesimo regolamento, i membri dello stesso CdC possono restare in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale di Federcasse in carica per il triennio 2023/2026.